Che cosa è il CURMIT?
È il Catasto unico degli impianti termici degli edifici della Regione Marche. CURMIT contiene i dati relativi a tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale e consente di gestire per via telematica la trasmissione dei documenti, il pagamento segni identificativi, ecc.
Al CURMIT possono accedere tutti i soggetti interessati: i tecnici (installatori e manutentori), le autorità competenti per i controlli e le ispezioni e gli organismi esterni, gli ispettori, i cittadini, gli amministratori di condominio, i distributori di combustibile.
AnconaServizi e gli impianti termici
Ancona Servizi S.p.A. è l’organismo incaricato dal Comune di Ancona e dalla Provincia di Ancona ad effettuare le attività di accertamento e controllo degli impianti termici al fine di promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, come previsto dal D. lgs 192/’05 e s.m.i., dal D.P.R. 74/’13 e dalla L.R. 19/’15. Dal dicembre 2023 Ancona Servizi S.p.A. esegue anche il servizio di ispezione degli impianti termici degli edifici ricadenti nel territorio provinciale di Macerata. Restano esclusi dalle competenze di Ancona Servizi Spa i Comuni di Jesi, Senigallia, Macerata e Civitanova Marche.
Che cosa è il libretto di impianto?
Tutti gli impianti termici devono essere dotati di libretto di impianto. Per la Regione Marche il libretto è dematerializzato, nel senso che il libretto è registrato sul CURMIT – Catasto unico degli impianti termici degli edifici della Regione Marche. Dal CURMIT è possibile stampare una copia da conservare in casa. Attenzione: in caso di redazione di APE, per esempio per una compravendita immobiliare, va allegato il libretto di impianto generato da CURMIT oltre che, nei casi previsti, l’ultimo controllo di efficienza energetica, anch’esso generato da CURMIT.
Chi è il responsabile di impianto?
Ogni volta che cambia il Responsabile dell’Impianto (ad esempio nel caso di vendita dell’immobile o di cambiamento dell’affittuario, con contratto d’affitto almeno annuale) occorre inviare la relativa comunicazione ad AnconaServizi S.p.A., utilizzando il modello scaricabile dal sito regionale.
L’occupante (l’affittuario o chi dispone dell’unità immobiliare a qualsiasi titolo) in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l’amministratore di condominio, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio (se l’amministratore manca, la responsabilità ricade su tutti i condomini, in parti uguali) o, nei casi previsti dalla legge, il Terzo Responsabile che subentra nella responsabilità dell’impianto e risponde del rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente.
Quale è la periodicità delle manutenzioni ordinarie per la mia caldaia?
La periodicità è formalizzata nella Dichiarazione della Frequenza ed elenco manutenzioni (DFM) che deve essere rilasciata, al responsabile d’impianto, dall’installatore per i nuovi impianti (se non provvede l’installatore provvederà il manutentore al primo intervento utile) e dal manutentore per gli impianti esistenti. La DFM va inoltre trasmessa a catasto tramite CURMlT per tutti gli impianti da sottoporre anche al controllo di efficienza energetica.
Attenzione: il controllo dell’efficienza energetica non rientra tra le attività di manutenzione ordinaria ed ha una periodicità diversa, stabilita dalla legge regionale. Per esempio, sulle caldaie domestiche monofamiliari alimentate a gas, il rapporto di controllo dell’efficienza energetica corredato di bollino va inviato con cadenza quadriennale.
Quali sono i miei obblighi rispetto al mio impianto?
Il responsabile d’impianto deve:
• creare il libretto d’impianto con la collaborazione del manutentore (o dell’installatore se si tratta di nuova installazione);
• far eseguire due tipi di controlli periodici sull’impianto: la manutenzione ordinaria e il controllo di efficienza energetica secondo le rispettive cadenze
La manutenzione della caldaia è obbligatoria? Che periodicità deve rispettare?
La manutenzione ordinaria è obbligatoria per tutti gli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, secondo la periodicità dichiarata per iscritto dall’installatore o dal manutentore nella DFM Dichiarazione della Frequenza ed elenco manutenzioni.
Il controllo dell’efficienza energetica (da eseguirsi da parte del manutentore in concomitanza con una manutenzione ordinaria), con invio dei risultati al CURMIT (sempre a cura del manutentore) e pagamento del segno identificativo (bollino), obbligatorio nei seguenti casi:
– impianti per la climatizzazione invernale dotati di caldaia, con potenza termica utile nominale di almeno 10 kW, alimentati con qualsiasi tipo di combustibile;
– impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore, di potenza termica utile nominale di almeno 12 kW;
– scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, di potenza termica utile nominale di almeno di 10 kW;
– impianti di cogenerazione o trigenerazione di qualsiasi potenza.
Quale è la periodicità per il controllo dell'efficienza energetica e l’invio del relativo rapporto con bollino?
Le periodicità sono stabilite dall’Allegato 3 alla L.R. 19/2015 e variano secondo la tipologia e la potenza dell’impianto. Per esempio, sulle caldaie domestiche monofamiliari alimentate a gas, il rapporto di controllo dell’efficienza energetica corredato di bollino va inviato con cadenza quadriennale.
Per gli impianti attivi occorre eseguire il controllo entro la fine del mese in cui capita la scadenza definita nell’Allegato 3. Per esempio, in una caldaia a metano di potenza utile pari a 25 kW per cui è stato eseguito il controllo dell’efficienza energetica e pagato il bollino da 14 euro il 20 marzo 2018, occorrerà eseguire il successivo controllo, con annesso pagamento del bollino, entro il 31 marzo 2022, quindi sempre entro la fine del mese in cui capita la scadenza dei quattro anni dalla data del precedente controllo con pagamento del bollino.
Ho cambiato la caldaia o ho installato una stufa a pellet. Cosa devo fare?
Con l’aiuto dell’installatore e del manutentore di fiducia devo creare/aggiornare il libretto di impianto sul CURMIT.
Al momento della messa in servizio del nuovo generatore va eseguita una verifica di efficienza energetica che è esente dal pagamento del segno identificativo (bollino). Attenzione: l’installatore/manutentore deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità dell’impianto ed un documento che stabilisce la periodicità dei controlli di manutenzione. Tali documenti che vanno conservati dal responsabile di impianto.
La data da prendere a riferimento per il rispetto della periodicità è quella del primo controllo di efficienza energetica
Ho disattivato il mio impianto termico. Cosa devo fare?
Sono considerati impianti termici o generatori disattivati solo quelli privi di parti essenziali senza la quali non è possibile il funzionamento e quelli non fisicamente collegati ad una fonte di energia o alla rete del combustibile.
Il modulo regionale di comunicazione va accompagnato obbligatoriamente da un’attestazione del tecnico che ha smantellato il generatore o dell’ente gestore della fornitura in caso di distacco dalla rete. La comunicazione deve essere trasmessa ad M&P entro 60 giorni dalla data di disattivazione.
Quali impianti devono essere registrati sul libretto?
Devono essere registrati tutti gli impianti termici, anche quelli non soggetti a controllo ed ispezione. La definizione è la seguente: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Quali sono gli adempimenti specifici in caso di riscaldamento centralizzato o teleriscaldamento?
È obbligatorio installare sistemi di contabilizzazione e sistemi di termoregolazione e adottare un determinato criterio di ripartizione dei costi nei condomini e negli edifici con impianto di riscaldamento centralizzato o riforniti da una rete di teleriscaldamento, come previsto dal D. Lgs. 102/2014 e successive modifiche.
Quali impianti vengono sottoposti a controllo e ispezione?
Sono sottoposti a controllo documentale e ispezione in campo gli impianti per cui è obbligatorio il controllo dell’efficienza energetica:
– impianti per la climatizzazione invernale, con potenza termica utile nominale di almeno 10 kW, alimentati con qualsiasi tipo di combustibile;
– impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore, di potenza termica utile nominale di almeno 12 kW;
– scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento o tele-raffrescamento, di potenza termica utile nominale di almeno di 10 kW;
– impianti di cogenerazione o trigenerazione di qualsiasi potenza.
Ancona Servizi SpA esegue sul proprio territorio i controlli documentali e le ispezioni per verificare il rispetto degli adempimenti.
L’ispezione è preannunciata da una lettera di avviso spedita almeno 15 giorni prima del giorno stabilito e che contiene tutte le istruzioni necessarie anche per concordare un orario o un giorno differente. Per conto di Ancona Servizi SpA, fino a febbraio 2014 il servizio di ispezioni era affidato alla N.E.C. S.r.l. Dal febbraio 2024 le ispezioni sono svolte con personale interno.
Cosa viene controllato? Quali sono le conseguenze in caso di inadempimento?
Viene verificato il rispetto della periodicità delle manutenzioni e la presenza della prevista documentazione, tra cui il libretto di impianto e la regolare verifica di efficienza energetica. Se non si esegue la manutenzione secondo la cadenza stabilita, si incorre in sanzioni fino a 3.000€. La mancanza del libretto d’impianto e la mancata comunicazione dell’esistenza dell’impianto comportano una sanzione fino a 3.000€.
Negli impianti di riscaldamento centralizzato o riforniti da una rete di teleriscaldamento, viene verificata anche l’avvenuta installazione di sistemi di contabilizzazione e sistemi di termoregolazione e l’avvenuta adozione del previsto criterio di ripartizione dei costi. In caso di inadempimento, si rischia una sanzione da 500 a 2.500 euro.
Ho ricevuto un avviso di ispezione. Di cosa si tratta?
AnconaServizi S.p.A. esegue sul proprio territorio i controlli documentali e le ispezioni per verificare il rispetto degli adempimenti.
L’ispezione è preannunciata da una lettera di avviso spedita almeno 15 giorni prima del giorno stabilito e che contiene tutte le istruzioni necessarie anche per concordare un orario o un giorno differente. In caso di impossibilità a presenziare all’ispezione è indispensabile darne comunicazione al recapito indicato per non incorrere in un addebito.
Per impianti in regola l’ispezione è gratuita. Per gli impianti non in regola con gli adempimenti di cui sopra, si dovrà corrispondere anche il costo dell’ispezione in campo, variabile secondo la potenza de Il ‘impianto, come da Allegato 6 alla L.R. 19/2015.
Dove posso approfondire l’argomento?
Per approfondimenti è possibile consultare il sito della Regione Marche alla voce “Impianti termici”:
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Energia/Impianti-termici
Oppure contattare gli uffici di Ancona Servizi S.p.A.: i nostri uffici sono situati in Via Mamiani 76. Per informazioni: 071 2818645 o [email protected]